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 Questo sito è dedicato alla pubblicazione legale all'albo informatico degli atti del Comune di Bondone Minimalizovat

Legge 18 giugno 2009, n. 69 recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività nonché in materia di processo civile

Art. 32.
Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea

1. A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.
2. Dalla stessa data del 1º gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.
4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.
5. A decorrere dal 1º gennaio (ora vale luglio) 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto «PC alle famiglie», non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. È fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Il decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 di proroga di termini previsti da disposizioni
legislative all'art. 2 comma 5 dispone

5. All’articolo 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69, le parole “1° gennaio 2010” sono sostituite dalle seguenti: “1° luglio 2010”.


La circolare della Regione Trentino Alto Adige del 19 novembre 2009 n. 4 informa che trattandosi di materia di ordinamento civile e processuale la disposizione nazionale trova immediata e completa attuazione anche negli enti locali della Regione.


Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni.
Articolo 79 (Art. 54 LR 4 gennaio 1993 n. 1; art. 17 LR 22 dicembre 2004 n. 7)
Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni


1. Tutte le deliberazioni comunali sono pubblicate mediante affissione all’albo pretorio, nella sede dell’ente, per dieci giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. Tale pubblicazione deve avvenire entro dieci giorni dall’adozione; in caso di pubblicazione tardiva, eventuali interessati sono rimessi in termine per proporre reclami, opposizioni o rimedi giurisdizionali entro i termini prestabiliti, decorrenti dalla conoscenza dell’atto.
2. Contestualmente all’affissione all’albo le deliberazioni di competenza della giunta sono comunicate ai capigruppo consiliari.
3. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il decimo giorno dall’inizio della loro pubblicazione.
4. Nel caso di urgenza, le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. In tal caso, la pubblicazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro cinque giorni dall’adozione.
5. Entro il periodo di pubblicazione, ogni cittadino può presentare alla giunta comunale opposizione a tutte le deliberazioni. Le modalità, i termini e le procedure di risposta all’opposizione sono disciplinati con regolamento.


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Fausto Valeriomesso comunale 0465689133 
Lina CimarolliSegreteria, ragioneria lavoripubblici 0465689133 
Silvia Iacobelliufficio tecnico 0465689133 
Sonia CimarolliAnagrafe e stato civile 0465689133 

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